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D. 05/04/2002
- il vincolo paesaggistico non priva assolutamente l'amministrazione comunale della facoltà di determinarsi in materia urbanistica e non lede la possibilità di curare gli interessi della collettività. Al contrario, esso rappresenta la base su cui il comune può attuare le proprie attribuzioni di ordine urbanistico nel pieno rispetto dei beni ambientali e, di conseguenza, tutelando in maniera completa l'interesse pubblico.
-Ritenuto per quanto attiene la doglianza relativa al difetto e carenza di istruttoria che le scelte discrezionali dell'Amministrazione di tutela del paesaggio non sono sindacabili in sede di giurisdizione generale di legittimità, salvo che in presenza di un obiettivo errore, di un conclamato travisamento dei fatti o di manifesta illogicità (T.A.R., sez. I, sent. n. 1074/2000). Tali errori non si possono imputare al deliberato della Commissione di Trapani, che ha condotto l'istruttoria con il dovuto scrupolo e dando conto di un'analitica e compiuta conoscenza dei luoghi. Pertanto i giudizi di valore e di merito espressi dalla predetta Commissione costituiscono manifestazione non già di mero arbitrio, ma di un potere di valutazione che, pur connotandosi come ampiamente discrezionale, appare nella fattispecie usato correttamente (T.A.R., sez. I, sent. n. 1074/2000);
- Considerato inoltre che la deliberazione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche mira ad individuare e salvaguardare non già un singolo bene o elemento paesaggistico o naturalistico, bensì un complesso sistema organico esteticamente e paesaggisticamente rilevante;
- e dunque l'ambito di valenza della deliberazione non può essere - e non è - sostanzialmente focalizzato - come lamentato dalla ricorrente - sul complesso delle Cave di Cusa e la tutela già accordata con altri strumenti a tali luoghi, lungi dal sostenere le argomentazioni della ricorrente, conferma le ragioni di una valenza paesistica del contesto ambientale, meritevole di protezione specifica;
- Ritenuto quindi immediatamente comprovato, sulla base degli atti di cui sopra, che le motivazioni riportate nel verbale del 13 dicembre 2000 sono sufficienti e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;
- Considerato quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani nel verbale del 13 dicembre 2000 e correttamente approfondite nella planimetria sub. "A" ivi allegata, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente Decreto;
- Ritenuto pertanto, che nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area del Parco Archeologico Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di
-Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere the possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;
Decreta:
Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa l'area del Parco archeologico Cave di Cusa e degli ambienti naturalistici di Mazara del Vallo ricadente nei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo descritta nel verbale del 13 dicembre 2000 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani e delimitata nella planimetria ivi allegata, che insieme ai verbali dell'8 novembre 2000, del 23 novembre 2000 e del 13 dicembre 2000 formano parte integrante del presente Decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, lettera c e d del testo unico approvato con Decreto-Legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la Legge n. 1497/1939, e dell'art. 9 del Regolamento di esecuzione, approvato con Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Art. 2. Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente ai verbali dell'8 novembre 2000, 23 novembre 2000 e 13 dicembre 2000 della competente Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Trapani e alla planimetria sub. "A" di cui sopra cenno ai sensi degli articoli 142, comma 1 del testo unico n. 490/99 e 12 del Regio Decreto n. 1357/1940. Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana contenente il presente Decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo, perchè venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio dei comuni stessi. Altra copia della Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Campo bello di Mazara e Mazara del Vallo ove gli interessati potranno prenderne visione. La Soprintendenza competente comunicherà a questo Dipartimento la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Campobello di Mazara e Mazara del Vallo.
Art. 3. Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonchè ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 aprile 2002 Il dirigente del servizio: Gelardi (Omissis)
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